ACCESSO DOCUMENTALE e CIVICO

ACCESSO DOCUMENTALE e ACCESSO CIVICO

Cos'è

I differenti sistemi di accesso dipendono da diversi ordini di legittimazione e grado di trasparenza. In particolare, la normativa vigente prevede:

  • Accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, il cui iter procedimentale rimane invariato e può essere inoltrato da chi ha un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.

  • Accesso civico semplice, disciplinato dall’art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013 come modificato dall’art. 6 del d.lgs. n. 97/2016.

  • Accesso civico generalizzato, disciplinato dall’art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013 come modificato dall’art. 6 del d.lgs. n. 97/2016.

 

DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI – Legge n. 241/1990 e Legge n. 15/2005

Il diritto di accesso è esercitabile da tutti i soggetti che ne abbiano un interesse diretto (personale), concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.
La L. n. 241/1990 riconosce ai privati, nell’ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, due tipologie di diritto di accesso:

    1. Diritto di Accesso Documentale, con cui si intende il diritto degli interessati, che hanno un interesse “diretto, concreto e attuale”, di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;
    2. Diritto di Accesso Procedimentale, con cui si intende il diritto dei partecipanti al procedimento amministrativo di prendere visione degli atti del procedimento, al fine di presentare memorie scritte e documenti che l’Amministrazione ha l’obbligo di valutare, se pertinenti all’oggetto del procedimento.


ACCESSO CIVICO SEMPLICE – Art. 5, comma 1, D. Lgs. n. 33/2013 (c.d.”Codice della Trasparenza”)

L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

 

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO – Art. 5, comma 2, D. Lgs. n. 33/2013

Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis.

 

Come si accede al servizio

Presentando richiesta indirizzata al Responsabile per la Trasparenza Prof.ssa Maria Rosaria Roberti, Dirigente Scolastico IIS OLIVETTI di Ivrea (TO), utilizzando i moduli scaricabili ai link sottostanti.

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